La Rete d’imprese può avvalersi sia del distacco che della codatorialità. Vi sono più elementi distintivi tra i due sistemi di gestione del rapporto di lavoro
Cerchiamo di evidenziare alcune delle differenze riscontrabili tra due diverse modalità di gestione del rapporto di lavoro, ovvero il distacco (art. 30, co. 1° del D. Lgs. n. 276/2003), con la specificità del distacco all’interno del contratto di Rete, e la codatorialità (Reti d’Impresa. La codatorialità).
Va precisato che identificare l’istituto della codatorialità come una sorta di distacco a parte complessa non significa far coincidere le difformità esistenti tra i due istituti solo nel numero dei “distaccatari” e/o retisti fruitori delle prestazioni, che nel caso di distacco può essere al massimo pari ad uno.
Elenchiamo in tabella alcune delle differenze e successivamente accenniamo alcune considerazioni.
Distacco | Distacco in Rete | Codatorialità | |
PARTI | Sono solo e sempre 2, Distaccante e Distaccatario |
idem | Sono 2 o più: Tutte e/o parte delle imprese retiste. |
INTERESSE | connesso a un interesse proprio del distaccante che non può coincidere con la somministrazione di manodopera | L’interesse proprio del distaccante (che non può coincidere con la somministrazione di manodopera) sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. | Interesse complesso e plurilaterale perchè correlato al contratto di rete che ricomprende quello dei singoli retisti |
DURATA | temporanea: durata pari al tempo necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio. |
idem | durata pari agli accordi intercorsi tra i retisti. |
POTERE DI REVOCA | se viene meno l’interesse del datore di lavoro distaccante, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento. | se viene meno l’operare della Rete, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento. | Presupposto è l’esistenza del contratto di Rete. La Codatorialità può essere revocata: in base agli accordi tra retisti; (sempre) per scelta unilaterale del datore di lavoro; Può quindi perdurare anche in assenza dell’interesse precipuo (ma col consenso) del datore di lavoro e sussistente solo quello degli altri retisti. |
ATTIVITÀ LAVORATIVA | per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa: i compiti del lavoratore devono essere precisati. E’ esclusa una generica messa a disposizione del dipendente. |
idem | indicazione di massima della/e attività da svolgere con facoltà di allargare e/o restringere anche ad attività accessorie a quelle principali e/o comunque a tutte quelle comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Rete e non preventivamente identificabili (c.d. Ius variandi) richiamate nelle regole c. d. di ingaggio. |
LUOGO | Sede del Distaccatario e/o del Distaccante. | idem | In base agli accordi tra i retisti. |
POTERI CONNESSI limitatatamente al disciplinare, direttivo, di vigilanza e controllo |
Distaccante: -disciplinare SI -direttivo NO Il potere direttivo viene SCISSO. il Datore mantiene il potere di interferenza, di intervento e di revoca anticipata del distacco Distaccatario: -disciplinare NO -vigil.za/controllo SI -direttivo SI (parziale) ll Distaccatario può ordinare al lavoratore: -cosa deve fare (secondo quanto già concordato con il distaccante) – quando fare -come fare |
idem | Datore di lavoro: -disciplinare SI -direttivo SI il potere direttivo viene CONDIVISO: viene esercitato “ a titolo originario” dai retisti secondo le regole (cd. di ingaggio) stabilite nel contratto di rete. Altri retisti: -disciplinare NO – vigilanza e controllo SI –direttivo SIil potere direttivo condiviso è esercitato dai retisti secondo le regole (cd. di ingaggio) stabilite nel contratto di rete e comprende la possibilità di ordinare: -cosa fare -quando fare -come fare |
OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO | Distaccante: informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli è distaccato Distaccatario: obblighi di prevenzione e protezione e tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria |
idem | Datore di lavoro: informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni in codatorialità e tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria Altri retisti: informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni in codatorialità e tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria |
Interesse
Emerge da tale quadro che la Rete d’imprese può avvalersi sia del distacco che della codatorialità con l’evidenza che, per entrambi gli istituti nell’ipotesi di una loro attivazione all’interno di un contratto di rete, l’interesse del datore consegue “automaticamente” all’operare della rete (Corte di Cass., Sez. L, n. 8068 del 2016).
Al di fuori di tale specifica ipotesi, il distacco richiede di essere sempre e comunque connesso a un interesse proprio del distaccante, che non può assolutamente coincidere con la mera somministrazione di manodopera.
La S. C. ha più volte puntualizzato che la dissociazione tra il soggetto che ha proceduto alla assunzione dei lavoratori e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, così che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, in tal modo determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo del distacco (Corte di Cass., Sez. L, n. 1124 del 2005).
La codatorialità, diversamente, deve soddisfare gli interessi della Rete.
Ciò implica che l’interesse possa considerarsi come un interesse complesso, che cioè coniughi sia l’interesse dei singoli retisti che della Rete in generale, finanche contemplando l’ipotesi dell’assenza di un interesse attuale (ma sempre col consenso) del datore di lavoro persistendo solo quello degli altri retisti.
Un interesse (seppure indiretto) del datore è pur sempre presente e coincide col migliore funzionamento possibile della Rete, che si ottiene anche attraverso l’utilizzo del lavoratore da parte degli altri retisti, per il raggiungimento degli obiettivi di rete e per lo svolgimento del programma di rete.
Potere direttivo
E’ un aspetto particolarmente complicato, ma in relazione al quale è possibile tratteggiare una prima marcata differenziazione delle caratteristiche dei due sistemi di gestione del rapporto di lavoro, seppur in modo sintetico e parziale.
Si precisa che, ai predetti fini, viene fatto riferimento alla nozione del potere direttivo, in via estremamente generale, come facoltà di eterodirezione del lavoratore.
Tale potere può considerarsi scisso nel caso del distacco.
In sostanza, si verifica il trasferimento del potere di “comando e controllo del lavoratore” in testa al distaccatario cui si contrappone la soggezione personale del lavoratore (Corte di Cass., Sez. L, n. 18595 del 2003).
Invece, nell’ipotesi della codatorialità il potere direttivo può dirsi condiviso tra le imprese retiste che si avvalgono delle prestazioni, entro il perimetro delle regole di ingaggio da loro stabilite.
Il distacco importa una provvisoria devoluzione del mero esercizio del potere direttivo (Cass., Sez. L, Sent. n. 3064 del 2016).
La scissione del potere direttivo concerne quella parte che attiene alle concrete modalità di svolgimento della mansione (es. l’ora di inizio dell’attività, l’obbligo di utilizzare strumentazioni o abiti di lavoro, di partecipare a riunioni eccetera, ecc.).
Di norma, il distacco del lavoratore è preceduto da un accordo tra datore di lavoro distaccante e distaccatario su che cosa il lavoratore andrà a fare, lasciando alla completa disponibilità del distaccatario le direttive sul come e sul quando fare ciò che si è concordato tra le parti datoriali.
Per contro, nella codatorialità il potere direttivo appartiene a titolo “originario” ai singoli retisti in base a regole che sono state concordate tra i medesimi (contratto e cd. regole di ingaggio).
Appartiene a titolo originario perché la codatorialità, per espressa previsione di legge, viene esercitata in base alle regole stabilite nel contratto di rete.
Il potere direttivo dei singoli retisti è disciplinato mediante tali regole.
In assenza di precise indicazioni contenute nelle regole c.d. di ingaggio, potrà ritenersi che il potere direttivo spetti a ciascun retista in misura piena e paritaria, con l’effetto che a ciascun retista competerà non solo eterodirigere il lavoratore sul come e sul quando fare ma anche sul cosa fare.
Pertanto, il contratto di rete deve pianificare con attenzione le regole che disciplinano le modalità di esercizio del potere direttivo attribuito alle imprese nei confronti del personale in regime di codatorialità.
L’unico ed inevitabile fattore comune per entrambe le tipologie rimane il fatto che il datore di lavoro mantiene il potere di interferenza, di intervento e di revoca anticipata del distacco e/o della codatorialità (anche unilateralmente ed in contrasto con gli accordi intercorsi col distaccatario e/o i retisti).
Ciò in quanto il datore di lavoro rimane sempre e comunque l’unico soggetto cui è riconducibile la pienezza dei poteri gestori nel rapporto di lavoro, compreso quindi quello direttivo (Corte di Cass., Sez. L, n. 20049 del 2016).
Diversamente da quanto accade, ad esempio, nelle reti di imprese dove almeno il 40% dei retisti è costituito da imprese agricole, nelle quali la pienezza dei poteri tipici del datore appartiene a tutte le retiste che hanno coassunto il lavoratore.