Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

Coordinatore della Sicurezza nella fase di progettazione e Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione sono figure tecniche previste dal D. Lgs. 81/2008 che concorrono con il committente e il responsabile dei lavori nella pianificazione e gestione della sicurezza nei cantieri. Sono titolari di una posizione di garanzia diretta che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica

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Sommario:
  • Cantieri temporanei o mobili;
  • Coordinatori in materia di sicurezza;
  • Funzione di coordinamento e garanzia
Cantieri temporanei o mobili

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è attualmente regolamentata dal d.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro) come modificato ed integrato dal d.lgs. 106/2009.
Secondo l’art. 89 d.lgs. 81/2008, si intende per cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U.
La figura di sistema preposta alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è in primo luogo il committente.
Vale a dire il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata (nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto). Il committente può nominare un responsabile dei lavori delegandolo a svolgere i compiti ad esso attribuiti. Dal momento in cui affida l’incarico, egli è esonerato dalle responsabilità associate all’adempimento, limitatamente alle funzioni effettivamente conferite al responsabile dei lavori (art. 93 d.lgs. 81/2008).
Allorché nel cantiere siano presenti più imprese, secondo l’art. 90 d.lgs. 81/2008, il committente e/o il responsabile dei lavori devono ricorrere alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.

Coordinatori in materia di sicurezza

Si tratta di due figure tecniche, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), con ruoli distinti che possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente, anche nel caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, devono designare un coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, un coordinatore per la loro esecuzione.
Sia il committente che il responsabile dei lavori, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per legge (art. 90, co. 6 e art. 98 d.lgs. 81/2008), possono svolgere anche le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’obbligo di designare il CSP e il CSE è dovuto alla presenza di più imprese, anche non in contemporanea, e non è condizionato dai loro limiti dimensionali, né dalla presenza di particolari rischi di cantiere.
Essi diventano titolari di specifiche posizioni di garanzia che non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 49743/2013).
Per quanto riguarda il coordinatore per la progettazione, l’art. 91 d.lgs. 81/2008 stabilisce una serie di adempimenti che deve espletare durante la fase progettazione dell’opera, in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte alle imprese affidatarie/esecutrici.
Egli deve anzitutto redigere il piano di sicurezza  e di coordinamento (PSC) che trova la sua definizione nell’art. 100 d.lgs. 81/2008). E’ costituito da una relazione tecnica con prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche della costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Contiene la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
Il piano non riguarda i rischi specifici delle singole imprese, la cui valutazione compete al datore di lavoro (POS), ma l’area in cui si svolgono le operazioni e i rischi derivanti da  lavori interferenti che ognuna introduce nel cantiere con la propria presenza.
Infatti, al co. 2.2.3., l’Allegato XV del d.lgs. 81/2008  chiarisce che, in riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.
Il piano precede l’esecuzione dell’opera, la anticipa e ne pianifica la sicurezza. In sostanza è il documento con il quale si progetta e organizza la sicurezza del cantiere ed è il punto di riferimento per il Coordinatore per la sicurezza nella successica fase di esecuzione.
I contenuti minimi del PSC sono definiti dall’Allegato XV del d.lgs. 81/2008.
Sempre prima della richiesta di presentazione delle offerte alle imprese affidatarie/esecutrici, il coordinatore per la progettazione deve predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente la descrizione sintetica dell’intervento, l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive (Allegato XVI), nonché coordinare l’applicazione delle disposizioni stabilite dal committente o dal responsabile dei lavori menzionate all’art. 90, comma 1 del T.U. (prescrizioni nella fase di progettazione dell’opera, in conformità ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 T. U., fissate al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della stima della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro).
Prima dell’affidamento dei lavori, se nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori devono designare altresì il coordinatore per la fase di esecuzione.
La nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere fatta anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, la messa in opera dei lavori o di parte di essi sia stata affidata a più imprese.
L’art. 92 d.lgs. 81/2008 disciplina gli articolati e molteplici obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Durante la realizzazione dell’opera, egli accerta, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), assicurandone la coerenza con quest’ultimo; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 98 d.lgs. 81/2008.
Per l’attività di coordinatore, il Testo Unico richiede uno specifico corso di formazione con verifica dell’apprendimento finale e l’obbligo di un aggiornamento periodico sulla normativa di settore.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) (art. 93 T. U.) (Corte Cass. n. 16/2016).

Funzione di coordinamento e garanzia

I coordinatori per la sicurezza si trovano in una posizione intermedia e di collegamento tra il committente/responsabile dei lavori e gli altri soggetti destinatari di obblighi in materia di sicurezza.
Svolgono una funzione di coordinamento per le diverse figure che intervengono nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’attività di cantiere.
Sono titolari di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti della normativa antinfortunistica (Cass. Pen.,Sez. IV, n. 10187/2016).
Con la puntualizzazione che essi hanno una posizione di garanzia diretta, giacché è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi (D.Lgs. n. 81, art. 158) (Corte di Cass. n. 26288 del 2015).
Sotto questo profilo, la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella relativa alla alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS ( Corte di Cass. n. 3288 del 2017; Corte di Cass. n. 34869 del 2017).
L’attività del CSP è volta a definire scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e di tutela idonee a eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, nonchè le misure di coordinamento appropriate a realizzare l’opera. Perciò, i Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera da lui predisposti devono essere specifici ed adeguati alle caratteristiche del cantiere e dell’intervento a cui fanno riferimento. Devono permettere di valutare i rischi, eliminarli o ridurli al momento delle scelte strutturali, tecniche ed organizzative che andranno ad influire sull’esecuzione dei futuri lavori.
Devono prevedere quali misure siano in effetti da adottare per prevenire i rischi specifici sussistenti nel cantiere.
Non possono limitarsi ad un contenuto predisposto con software preimpostati, con ripetuti richiami alla normativa solo generici e di conseguenza privi di concreta utilità. Qualora siano inadeguati, il coordinatore per la progettazione può essere ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore (Cass. Pen. n. 43111/2008).
Invece, la mansione del CSE è eminentemente operativa ed esecutiva (Cass. Pen.  n. 40033/2016).
Si occupa di garantire l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP durante tutto il corso dei lavori.  Lo deve adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutricie verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Cass., Sez. 4, n. 11692 del 2019).
La sua attività ha inizio con l’avvio delle opere delle quali deve assicurare il corretto svolgimento, segnalando le eventuali inadempienze e anche procedendo a sospendere i lavori (Cass. Pen. 18-5-2007 n. 19389).
Nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l’obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a rischio l’incolumità dei lavoratori addetti al cantiere (Corte di Cass. n. 48522 del 2013).
Ove sia stata disposta la sospensione dei lavori, non è più ipotizzabile un obbligo di controllo e vigilanza in capo al coordinatore per la sicurezza, poichè tale obbligo presuppone l’avvio o comunque una programmazione dei lavori tale da renderlo attuale. Invece, una verifica in una situazione di sospensione indeterminata dei lavori non avrebbe significato, ne’ un riconoscibile scopo pratico. Anche il caso di una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori rappresenta un’evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la sicurezza “certamente non tenuto a una vigilanza di cantiere e tale comunque da non poter essere dallo stesso impedita o prevenuta, in mancanza di poteri impeditivi o coercitivi specifici, diversi da quelli di mera segnalazione formale delle inadempienze” (Corte di Cass. n. 7960 del 2015).
La sua responsabilità non viene meno con la conclusione delle opere edili “in senso stretto”, tenuto conto della pluralità delle attività che sono allo stesso funzionali e della necessità di garantire la massima sicurezza dei lavori – legata al coordinamento delle diverse funzioni lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera- ancorché le mansioni edilizie in senso stretto siano state ultimate  (Cass. n. 19208/2016).
In sostanza, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere, di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Cass. 07 aprile 2014, n. 15484).
In caso di infortunio di un lavoratore, il coordinatore per l’esecuzione può essere ritenuto responsabile se le sue disposizioni sono risultate inidonee ed insufficienti ad assicurarne la sicurezza (Cass. Pen. 23 luglio 2008 n. 30812).
A tal fine è necessario  verificare se esso sia accidentalmente collegato allo sviluppo dei lavori, che rientra nella sfera di controllo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, o se sia riconducibile a carenze organizzative di carattere generale e della relativa sicurezza, rispetto alle quali al CSE compete il dovere di vigilanza.
Con Sentenza della Cassazione n. 18149/2010 è stato chiarito che la sua funzione di vigilanza è da definire “alta” e che deve rivolgersi alla generale configurazione delle lavorazioni.
Secondo l’orientamento in seguito consolidato (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 41820/2015) il ruolo di alta vigilanza del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri riguarda la corale organizzazione delle lavorazioni, ma non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento” demandata ad altre figure operative.
Ha, dunque, ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Cass., Sez. 4, Sent. n. 58366 del 2018).
Pertanto, il suo ruolo non va confuso con quello operativo affidato al datore di lavoro ed alle figure dallo stesso delegate.
Il principio è stato più volte ribadito dalla S. C. , in particolare con Sent. n. 48963 del 2017 definendo una vicenda in cui un dipendente, mentre si trovava su un tavolame sprovvisto di idonea protezione, era caduto da un’altezza di circa tre metri, riportando lesioni personali con postumi invalidanti permanenti.  Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori era stato contestato di non aver adeguato il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute , e di avere omesso le opportune azioni di coordinamento e controllo per l’applicazione di corrette procedure di lavoro dell’impresa esecutrice, in violazione dell’art. 92, comma 1 lett. a) e b) d. lgs.n. 81/2008. Nella pronuncia, la S. C. ha puntualizzato che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori non è tenuto ad un controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto . Ha quindi escluso la necessità di una sua presenza quotidiana in cantiere e, considerato che questi aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, ha confermato che non poteva essere a lui addebitato di non averlo modificato, aggiornandolo ed integrandolo in relazione allo sviluppo dei lavori, posto che di tale sviluppo egli non era a conoscenza.
In definitiva, l‘alta vigilanza, che non deve essere intesa come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, sta ad  indicare il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici; mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera piuttosto attraverso procedure; tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (Corte di Cass. n. 29514 del 2018).