Fallimento e rapporti di lavoro subordinato

La dichiarazione di fallimento non determina la cessazione automatica dei rapporti di lavoro e il curatore, che non intenda utilizzare le prestazioni del dipendente, dovrà comunicare lo scioglimento del rapporto di lavoro

Dopo la dichiarazione di fallimento, l’azienda passa da una amministrazione finalizzata all’esercizio dell’attività di impresa ad una gestione rivolta alla sua liquidazione, con lo “scopo” principale di soddisfare i creditori secondo le regole dettate dalla l.f..
In relazione al nuovo obiettivo, il soggetto che gestisce la fase fallimentare può essere chiamato ad assumere delle decisioni che riguardano il personale in forza all’impresa dichiarata fallita.
In particolare, dovrà valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale soggetta alla procedura concorsuale e, nell’ipotesi negativa, procedere con la risoluzione dei rapporti di lavoro.
Le possibili decisioni riguardanti i rapporti di lavoro subordinato devono tener conto anzitutto del fatto che il fallimento dell’impresa non determina la loro interruzione.
Infatti, il fallimento non é causa di automatica cessazione dei rapporti di lavoro pur se, di regola, alla sua dichiarazione consegue la cessazione dell’attività aziendale.
In merito al rapporto di lavoro, chiarisce la S.C. che, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., comma 2, il fallimento dell’imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro e la ratio di tale disposto si fonda (Cass., S.U. n. 2637 del 1966) sulla considerazione della unitarietà della azienda e della sua sopravvivenza alla dichiarazione di fallimento, alla quale non consegue la cessazione dell’impresa “che passa soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile per altro di essere continuata o ripresa (come non infrequentemente accade), ad una gestione per fini di liquidazione” (Cass. 7 febbraio 2003 n. 1832).
In realtà, il fallimento dell’Impresa non implica nemmeno necessariamente la cessazione dell’attività imprenditoriale (si pensi al caso in cui vi sia esercizio provvisorio).
Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui non vi sia esercizio provvisorio dell’attività imprenditoriale, ma cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro non viene interrotto, ma rimane sospeso sino alla dichiarazione del curatore di cui all’art. 72, comma 2, L. Fall. (Cass., sez. lav., 14 maggio 2012 n. 7473).
Ne deriva che, il Curatore dovrà sempre manifestare la volontà di non subentrare nel contratto di lavoro in luogo del soggetto fallito, secondo le forme e i tempi previsti dalla normativa in materia di lavoro.
Nell’ ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, in Dottrina e Giurisprudenza è ferma l’applicazione della disciplina dei contratti in corso di esecuzione dettata dall’art. 72 l.f. anche ai contratti di lavoro subordinato.
Pertanto, al curatore, che non ritenga di poter utilizzare le prestazioni del dipendente a causa della cessazione dell’attività aziendale e delle esigenze della procedura concorsuale, deve riconoscersi, in applicazione dei principi generali evincibili dall’art. 72, L. Fall. e non derogati dall’art. 2119 cod. civ., la facoltà di sciogliersi dal rapporto medesimo, senza che in conseguenza dì ciò il prestatore di lavoro possa far valere nei confronti della massa un diritto al risarcimento del danno, ancorché espressamente pattuito con il datore di lavoro con riferimento a qualunque causa di cessazione anticipata del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 14 maggio 2012 n. 7473 cit.).
Il curatore esercita una facoltà legittima, una volta verificata la possibilità e la convenienza o meno della prosecuzione dei rapporti di lavoro, in vista della conservazione della potenzialità produttiva dell’azienda, anche ai fini della strategia liquidatoria (Cass. Sent. n. 13693 del 2018).
La norma, per la parte di interesse, testualmente dispone:
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione conferma che, salve le eccezioni relative ai vari tipi di contratti, l’esecuzione del rapporto di lavoro rimane “sospesa” a partire dal momento della dichiarazione di Fallimento, per evitare che i creditori dell’impresa subiscano pregiudizi nel tempo necessario alla Curatela ad individuare la soluzione più idonea.
Il fenomeno della sospensione interrompe la sinallagmaticità contrattuale.
Viene meno l’obbligo di rendere la prestazione lavorativa e, dal versante della procedura, comporta la mancata maturazione degli oneri afferenti alla retribuzione e/o di ogni istituto di legge e/o di CCNL a favore del lavoratore, nonché la mancata debenza di contributi previdenziali e assistenziali ( Cass., Sez. 1, Ordin. n. 15581 del 2018;  Cass., Sez. Lav., 14 maggio 2012 n. 7473 cit. ).
Quindi, in assenza di un esercizio provvisorio della curatela, il rapporto di lavoro pendente resta sospeso nella sua esecuzione, in attesa delle decisioni del curatore sulla prosecuzione o sul definitivo scioglimento; in tale lasso temporale, che va dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l’esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi.
Diversamente, qualora sia disposto l’esercizio provvisorio di impresa, la regola valida per tutti i rapporti pendenti è nel senso che la prosecuzione è automatica, salva la facoltà del curatore di scioglierli o sospenderli (Cass. Ordin. n. 26671 del 2018).
Nella normativa non è rinvenibile un espresso limite temporale allo stato di sospensione del rapporto di lavoro.
Ciò verosimilmente dipende dal fatto che la sospensione può riguardare una molteplicità di tipologie contrattuali e situazioni oggettive estremamente variabili da caso a caso, con conseguente difficoltà ad inquadrarle in un unico regime (v. Fallimento, rapporti di lavoro, opzioni Curatore).
In ogni caso il curatore esercita una facoltà espressamente prevista dalla legge, per cui alcun inadempimento è a lui imputabile, salvo sia ravvisabile nella sua condotta un’inerzia colpevole e sempre che ne siano dimostrati i presupposti.
E’ stata oggetto di discussione la facoltà in capo al lavoratore di esercitare la cosiddetta “actio interrogatoria” menzionata dall’art. 72, comma 2°, l.f..
Secondo l’art. 72, comma 2, l.f., il contraente può mettere in mora il Curatore, facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
Lo scioglimento del contratto avviene ex lege al pari dell’art. 1454 cod. civ. e con retroazione degli effetti alla dichiarazione di fallimento.
In questo modo, onde non lasciare “in balia” a tempo indeterminato la sorte dei rapporti di lavoro, facendola dipendere da una scelta che potrebbe prolungarsi indeterminatamente nel tempo, la sospensione potrebbe cessare per iniziativa del lavoratore, mettendo in mora il Curatore e facendogli assegnare (dal Giudice Delegato) un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale, in mancanza di una determinazione della Curatela, il contratto di lavoro si intenderà sciolto.
L’interruzione del rapporto di lavoro, che in questo modo avverrebbe ex lege, non sembra inquadrabile in alcuna delle ipotesi tipizzate dal diritto del Lavoro in tema di cessazione del contratto che ricordiamo sono:
1-dimissioni, 2- risoluzione consensuale, 3-licenziamento individuale, 4-licenziamento collettivo, 5- morte del lavoratore, 6-mancato superamento del periodo di prova, 7- scadenza del periodo di comporto per malattia, 8-raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, 9-scadenza del termine, 10- impossibilità sopravvenuta della prestazione e causa maggiore.
In risposta all’istanza del lavoratore, il Curatore potrà comunicare o il subentro nel contratto di lavoro oppure lo scioglimento del medesimo nel rispetto delle forme ed i tempi imposti dalla normativa del lavoro.
Alcuni interpreti ritengono più corretto per il lavoratore l’esercizio della facoltà di recesso in caso di sospensione del rapporto, posto che l’istituto dell’actio interrogatoria non sarebbe esperibile nell’ordinamento lavoristico, poiché assimilabile alla risoluzione ex art. 1454 cod. civ..
Si ritiene che una tale scelta potrebbe mettere in discussione il diritto del lavoratore a percepire la Naspi (indennità di disoccupazione dell’Inps, acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Infatti, l’unica ipotesi di recesso del lavoratore alla quale può seguire il diritto a ottenere la Naspi può ravvisarsi nelle dimissioni per giusta causa, che, nel caso di specie, non sembra riscontrabile in modo indubbio.
Anche sotto questo profilo, deve valutarsi la ragionevolezza dell’opzione di mettere in mora la Curatela, con conseguente risoluzione ex lege del rapporto di lavoro in caso di mancata risposta entro i 60 giorni.
La soluzione appare preferibile dal momento che il presupposto cardine per il diritto alla percezione della NASPI è rappresentato dal fatto che i lavoratori abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
La S. C., con Sentenza n. 522 del 2018 e Sentenza n. 7308 del 2018 , si è pronunciata sulla facoltà di esercitare l’actio interrogatoria da parte del lavoratore, spiegando che lo stato di incertezza in cui versa è bilanciato proprio dalla possibilità a lui riconosciuta dall’art. 72 I.f. (in precedenza comma 3, attualmente comma 2) di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine entro il quale deve determinarsi e decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Articolo a cura di:
Dott. C. G.