Servitù linee telefoniche e diritto allo spostamento di fili e cavi

Quando una linea telefonica (o un filo o un cavo) passante attraverso un fondo è destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù che deve essere costituita per contratto o per atto amministrativo autoritativo

Non di rado può accadere che l’esecuzione di opere di ristrutturazione o altri interventi sui muri perimetrali di un edificio o sul tetto rendano necessario lo spostamento delle linee telefoniche che utilizzano le pareti del fabbricato come ancoraggio, per servire non solo l’immobile interessato, ma anche altri fabbricati limitrofi.
Quando una conduttura (o un filo o un cavo) passante attraverso un fondo sia destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù.
In questi casi, di regola, il proprietario si rivolge all’ente gestore del servizio per
chiedere lo spostamento dei cavi telefonici che insistono sulle pareti esterne del fabbricato, magari sottolineando il carattere urgente della richiesta in vista dell’intrapresa dei lavori edili, impediti o comunque ostacolati dalla presenza di detti cavi, che ne intralciano l’esecuzione e rappresentano un fattore di rischio nella gestione della sicurezza del cantiere.
L’esigenza dello spostamento dei cavi telefonici che insistono sulla proprietà può sorgere comunque anche da altre svariate ragioni connesse ad innovazioni sul fondo.

Normativa
La normativa operante in materia è costituita dal d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) il quale è intervenuto riordinando ed aggiornando quanto già previsto nel r.d. n. 1775 del 1933 e apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all’installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità), l’art. 91 così dispone: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. 6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.”
Il successivo art. 92 del medesimo decreto stabilisce, invece, che :
“1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

Inerzia del gestore
Orbene, in questo chiaro contesto normativo, l’eventuale inerzia del gestore confligge con i sopracitati principi.
La fattispecie che interessa indubbiamente pare rientrare nell’art. 92 sopra menzionato, trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi.
Come sopra indicato, l’esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Secondo la S.C., Corte di Cass. n. 12245 del 1998, l’art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell’art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, “la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l’estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207)” (si v. anche Cass., Sez. 1, Sent. n. 10069 del 1993).
Ove l’esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz’altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica. Infatti, qualora difettasse un diritto di servitù, l’azienda dovrebbe rimuovere quanto illegittimamente apposto, trattandosi di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata.
Tuttavia, anche qualora fosse stata costituita una servitù – qualunque che sia il titolo fondante la stessa – a mente di quanto evidenzia la chiara normativa, alla legittima richiesta del proprietario del fondo servente di rimozione dei sostegni e dei cavi che nuocciono la ristrutturazione di un fabbricato adibito a civile abitazione, il proprietario deve trovare soddisfazione senza per ciò dovere sopportare in alcun modo l’onere economico, stante la previsione di legge che solleva il dominus da qualsiasi “indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.”.
In tema di asservimenti operati in via di fatto da parte dell’operatore telefonico a seguito della installazione degli impianti telefonici in assenza di un provvedimento ablatorio, la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità anche in forma specifica, ossia mediante rimozione delle opere, della lesione del diritto soggettivo del privato (Corte di Cass, Sez. Un., Sent. n. 23623 del 2007). La domanda va proposta avanti il giudice ordinario, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
Si vedano inoltre, per citarne alcune, le seguenti pronunce: “I fili e le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, in guisa tale da essere in meno pregiudizievole possibile dal punto di vista estetico, e infatti l’impianto e l’esercizio di condutture telefoniche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 121, penultimo comma, R.D. n. 1775/1933, ripreso dal D.P.R. n. 156/1973) . Mentre, per l’appoggio dei fili e delle condutture da parte del gestore […], che devono servire anche altre abitazioni, lo stesso deve ottenere apposita servitù, sia essa volontaria o coattiva. Non è applicabile al caso la disciplina indicata dalla […] che fa riferimento all’art. 232, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973. Tale interpretazione trova confronto, nel disposto del successivo art. 233 della stessa legge, il quale, sotto la rubrica “servitù”, stabilisce che “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le (ser)virtù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate nel precedente art. 221, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite sui beni demaniali, con decreto del Prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865”. (Trib. Lecce – Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 ). Ed ancora (anche se in materia di linee elettriche): la regola generale, posta dall’art. 122 del testo -unico n. 1775 del 1933, e’ che la servitù’ “sia di carattere amovibile, e cioè’ comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell’esercente dell’elettrodotto, lo spostamento della linea, purché’ il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all’esercizio della servitù” (T.A.R. Napoli – Campania, sent. n. 2763/04); “Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull’altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all’esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un’attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l’indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest’ultima in tema di elettrodotto)” (Cass. 2/12/1998 n. 12245 cit.).
Pertanto, nel caso di mancata attivazione del gestore è possibile agire in via giudiziale per ottenere la condanna del gestore a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei cavi e fili che insistono sui muri perimetrali dell’edificio di proprietà o in alternativa al loro spostamento con modalità tali da non compromettere l’esecuzione dei lavori che interessano l’immobile.

Dott. G. C.