Codatorialità e Assunzione Congiunta

Vi sono più elementi che differenziano e che distinguono completamente l’istituto della codatorialità, riservato alle imprese legate da un contratto di rete, dall’assunzione congiunta di un medesimo dipendente.

Diversità dei modelli

Secondo lo scrivente la codatorialità si risolve in modo preminente, dal lato attivo del rapporto, nella condivisione del potere direttivo nei confronti di uno o più lavoratori tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (Rete d’impresa. La codatorialità). Con le considerazioni seguenti si cercherà di fissare alcuni concetti, che si ritengono rilevanti e tali da “frenare” talune impostazioni che differiscono in modo sostanziale dall’assunto sopraindicato, col rischio di limitare le peculiarità e le potenzialità di un istituto nuovo in materia di diritto del lavoro, parificando la disciplina della codatorialità al caso dell’assunzione congiunta (Reti d’Impresa. L’assunzione congiunta), ipotesi del tutto tipica in cui più datori di lavoro assumono lo stesso dipendente. Tale orientamento parrebbe trovare sostegno in recenti pronunce della Corte di Cassazione (Sent. C. Cass. n. 1168/2015 del 22/01/2015, n.8068 del 21/04/2016 e n. 17775 del 8/09/2016) che, pur esprimendosi in un obiter dictum, pongono comunque sullo stesso piano queste nuove forme di utilizzazione del rapporto di lavoro.
Le decisioni trattavano casi che non coinvolgevano direttamente la codatorialità, ma nell’enunciazione delle motivazioni è aleggiata questa relazione di equivalenza.
In particolare, con Sent. C. Cass. n. 1168/2015, la S. C. afferma che la normativa in esame “prevede poi anche la possibilità, per le imprese legate da contratto di rete, della «codatorialità» dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete, ossia dell’assunzione congiunta di un medesimo dipendente. In tale evenienza i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con tale modalità di «codatorialità»”.
Nella Sent. n. 8068 del 21/04/2016, la S. C. ribadisce: “Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell’evoluzione normativa dell’istituto del distacco e, in particolare, nell’introduzione – ad opera del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99 – del co. 4 ter dell’art. 30 cit., il quale dispone nella sua prima parte (la seconda riguardando il diverso istituto giuridico della “codatorialità”, ossia dell’assunzione congiunta di un medesimo dipendente)”.
La Sent. n. 17775 del 8/09/2016 conferma una decisione di merito in cui è stato richiamato il “fenomeno di cd. “codatorialità” e cioè dell’imputazione del rapporto di lavoro non ad un unico soggetto ma a più soggetti distinti”.

Elementi di distinzione

Codatorialità ed assunzione congiunta sono due modelli diversi di gestione del personale subordinato. Qualunque tentativo di equipararli deve prima superare un vaglio critico delle norme che li regolano e conciliarne le sostanziali differenze.
A dimostrazione di ciò è opportuno puntualizzare ed evidenziare alcuni elementi che li contraddistinguono elencandoli nello schema sottostante:

 Assunzione congiunta
Codatorialità
 Datori contraenti
 1) le imprese agricole;

2) le imprese legate da un contratto di rete (però almeno il 40% delle retiste devono essere imprese agr.).

Tutte le aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09/04/2009, n. 33.
 Poteri  Tutti quelli tipici del datore di lavoro:
– disciplinare;
– direttivo;
– vigilanza e controllo.
Potere direttivo secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.
 Responsabilità  I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. Il datore di lavoro risponde sempre delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. I retisti rispondono direttamente per le condotte loro ascrivibili e per le ipotesi stabilite nel contratto di rete, nei modi previsti dalle regole concordate.

Breve disamina differenze

Cerchiamo ora di precisare alcuni profili propri e significativi di questi elementi:
1 – Può parlarsi di Assunzione Congiunta solo in specifiche ipotesi.
Il dato è testuale. Infatti per l’art. 31 comma 3-bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ambito delle disposizioni dettate in materia di gruppi di impresa, possono accedere a tale soluzione:
– le imprese agricole ( ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa):
a- appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 (ovvero i cd. gruppi di impresa);
b-ovvero riconducibili allo stesso proprietario;
c- o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
-le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.
La disposizione non riguarda le aziende di una “rete”, ma una platea di imprese e soggetti puntualmente identificati e solo parzialmente coincidente con quella dei destinatari della codatorialità. Per quest’ultima, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 all’art. 30, comma 4 ter, dopo essersi occupato del “distacco” , proseguendo espressamente stabilisce che: “ Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 […] Inoltre (quindi in aggiunta e diversamente dal distacco) per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Quindi, qualunque rete di imprese – incluse quelle con sole imprese agricole e/o con imprese agricole in percentuale inferiore, pari o superiore al 40% – può stipulare accordi previsti dall’art. 30, comma 4 ter cit. ed avvalersi della codatorialità.
Si deve tener presente che ciascuna impresa partecipante alla rete svolge una propria attività che non necessariamente deve appartenere al medesimo settore delle altre imprese retiste.
2- Assunzione congiunta e Codatorialità: diverse esigenze.
Per l’assunzione congiunta, il coinvolgimento esclusivo e/o condizionato di imprese agricole è da ricercarsi verosimilmente nell’esigenza di “stabilizzare” e/o quantomeno “colmare” i vuoti temporali dei rapporti di lavoro degli addetti all’agricoltura, spesso assegnati a lavorazioni stagionali.
Le finalità della codatorialità invece possono solo in parte coincidere o in alcune situazione anche “contenere” quelle dell’assunzione congiunta, risultando l’istituto funzionale e strumentale al raggiungimento degli obiettivi fissati in esecuzione di un programma di rete, tra aziende che possono non contemplare in alcun modo l’esercizio dell’impresa agricola.
3- Assunzione congiunta e Codatorialità: diversi i poteri connessi.
Il dipendente coassunto, essendo lavoratore subordinato nei confronti di tutti i datori, ha gli stessi obblighi nei loro confronti i quali, di converso, oltre alle stesse responsabilità, hanno pari poteri esercitabili verso il dipendente nell’ambito del rapporto così costituito.
Le imprese che coassumono hanno la perfetta parità nella titolarità dei poteri tipici del datore di lavoro ovvero: disciplinare, direttivo, di vigilanza e controllo.
Il lavoratore potrà essere chiamato a svolgere attività più ampie ed anche completamente diverse le une dalle altre come, ad esempio, nel caso di una “rete” dove oltre alle imprese agricole vi siano imprese meccaniche.
Ricorrendone le condizioni, potrebbe benissimo succedere che il lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni di guida dei trattori per le imprese agricole si trovi poi a ricoprire mansioni impiegatizie per quelle meccaniche.
Tutto ciò in funzione della finalità sopraesposta di “colmare” i tempi dell’anno in cui, di regola, in agricoltura non si lavora.
Inoltre, alla luce del rapporto plurisoggettivo, solo il consenso di tutti i datori di lavoro potrà porre termine e/o modificare il contratto di lavoro.
E’ possibile notare come l’assunzione congiunta comporta certamente difficoltà gestionali notevoli se si considera che tutti i coassuntori hanno pari diritti ed obblighi.
Per contro, la codatorialità non crea un rapporto di lavoro ma lo presuppone.
Non interviene nella costituzione del rapporto in essere tra datore di lavoro e lavoratore.
Di conseguenza, la risoluzione del contratto di rete oppure la rinuncia all’utilizzo condiviso del lavoratore non determina il venir meno del rapporto di lavoro, che potrà proseguire con il soggetto che riveste il ruolo di datore.
Nella codatorialità, la sola condivisione del potere direttivo rende plausibilmente di più semplice utilizzo e flessibilità la prestazione del dipendente, con regole plasmate e organizzate dagli stessi retisti in funzione degli obiettivi del contratto di rete.
Ad esempio, si pensi ad un’unica figura impiegatizia che si occupa di predisporre la documentazione necessaria per partecipare a gare di appalti per più imprese legate da un contratto di rete. L’organizzazione unificata dell’attività consentirebbe il raggiungimento di una serie di obiettivi funzionali ed in linea con il programma e lo scopo della rete. Con il presumibile miglioramento della competenza riservata all’attività e il risparmio immediato sui costi del personale si realizzerebbe un oggettivo aumento della competitività. Si potrebbe altresì conseguire la possibilità per le imprese meno strutturate di accedere a tipologie di gare altrimenti non intercettabili singolarmente (con conseguente ulteriore aumento del livello di competitività).
In definitiva, mediante la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e il beneficiario della prestazione permessa dalla codatorialità e le cosiddette “regole di ingaggio”, specificate nel contratto di rete (Reti d’Impresa. Codatorialità. Ingaggio e regole), è possibile perseguire una flessibilizzazione nell’utilizzo e valorizzazione della prestazione del dipendente tra un’impresa e un’altra della rete, senza modificare la struttura del contratto di lavoro iniziale, tramite la regolamentazione e condivisione del potere direttivo.
4- diversa responsabilità per le imprese:
La responsabilità:
Per l’assunzione congiunta, l’art. 31 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 3-quinquies dispone che i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter (vale a dire le modalità dell’assunzione congiunta).
Dunque, l’assunzione congiunta costituisce un’ipotesi di contitolarità del rapporto di lavoro, da cui deriva, tra le altre, anche la possibilità dell’utilizzo congiunto e promiscuo delle prestazioni lavorative del dipendente con i retisti o le imprese agricole, che sono, tutti e ab origine, datori di lavoro. Come datori di lavoro devono farsi carico di una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, di salute e sicurezza che sorgono in modo automatico per effetto della contitolarità piena del rapporto di lavoro con il dipendente assunto con tale modalità.
Il fenomeno della responsabilità diretta e solidale viene in essere proprio perché:
1- la legge lo prevede espressamente;
2- due o più soggetti (in questo caso i contitolari del rapporto di lavoro) sono sin dal sorgere del rapporto chiamati a rispondere per le medesime obbligazioni (ovvero tutte quelle previste dalla legge e dalle norme di settore a carico del datore di lavoro subordinato).
La codatorialità non dovrebbe determinare necessariamente una piena responsabilità solidale tra tutti i partecipanti al contratto di rete.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 all’art. 30, comma 4, prevede che è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete.
Perciò, anche le regole pattuite nel contratto rappresentano una fonte della disciplina e concorrono a identificare il perimetro della responsabilità delle imprese aderenti.
Esse sono destinate ad influire a qualunque livello compreso quindi quello delle responsabilità, nel limiti di quanto consentito dalle norme cogenti in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.
Il diverso ambito della responsabilità è stato delineato espressamente dal legislatore che, per la codatorialità si è pronunciato in termini distinti rispetto al caso della assunzione congiunta, affermando solo per questa ipotesi la parità della posizione dal lato passivo dei soggetti che rivestono il ruolo datoriale (in tema: Cass., Sez. L, Ordin. n. 6664 del 2019).
Invece, in riferimento alla codatorialità, con la circolare n. 35/2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul versante della sanzionabilità di evenuali illeciti – occorre rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza configurare l’insorgere “automatico” di una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.  La stessa potrà invece realizzarsi ove la rete la preveda  nelle proprie regole.
In ogni caso, dovrà evitarsi che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori , atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento (Corte Cost., Sent. n. 254 del 2017).